Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. LL.PP.. 29/05/1895

2. Sarà il medesimo corredato da sezioni longitudinali a trasversali, in quel numero che occorrerà per dare un'idea esatta delle disposizioni del progetto e della località ove cadono i proposti lavori.

3. Trattandosi di nuovi fabbricati, il progetto dovrà inoltre comprendere i seguenti disegni:

1) La pianta di ogni piano del fabbricato colla indicazione precisa della destinazione di ciascun ambiente;

2) I prospetti esterni;

3) Gli spaccati occorrenti a far conoscere esattamente la intera disposi zione del fabbricato e delle scale destinate a dar accesso ai vari piani;

4) La sezione del suolo nella quale, con tratteggi speciali o con tinte convenzionali, saranno indicate la qualità e l'altezza dei vari strati del terreno che danno garanzia della stabilità della fondazione;

5) Tutti i particolari di costruzione e decorazione esterna ed interna.

4. Pei disegni ai nn. 1, 2 e 3 si adotterà una unica scala nel rapporto di 1: 100 o di 1: 200, secondo che sarà più conveniente.

5. Pei disegni di cui al n. 5, si adotterà quella maggiore scala che sarà necessaria, secondo l'oggetto a cui si riferiscono.

6. Se il progetto concerne il restauro e l'adattamento di un fabbricato si dovranno indicare esattamente tanto sulle piante che sugli spaccati, con tin- ta gialla le parti da demolire e con tinta rossa quelle da farsi a nuovo.

7. Tanto in caso di nuove costruzioni, quanto in quelle di restauri o di adattamenti, saranno scritte sui relativi disegni le dimensioni delle diverse parti del fabbricato.

Art 24 - Disegni per progetti di lavori marittimi

1. Pei progetti di lavori marittimi saranno presentati gli stessi disegni, precedentemente indicati, quando si tratti di fabbricati di qualunque specie e destinazione. Riguardo poi alle opere di difesa e di approdo, oltre al piano generale ed ai profili di cui è cenno nel precedente articolo, si produrranno anche le piante, i prospetti, gli spaccati, scandagli subacquei, le terrebrazioni eseguite, che possono interessare l'opera proposta, ed i disegni di dettaglio redatti sulle scale, e colle norme prescritte all'art. 17.

Art 25 - Documenti scritti

1. I documenti scritti pei progetti relativi ai lavori marittimi od ai fabbricati civili, saranno gli stessi che pei progetti di lavori d'acque e strade, cioè:

1) Relazione;

2) Computo metrico;

3) Analisi dei prezzi;

4) Stima dei lavori;

5) Capitolato speciale per l'appalto.

2. Il computo metrico sarà diviso secondo le categorie descritte nell'art. 19 per quanto comporta l'estensione, la natura e l'entità dell'opera.

3. La relazione, le analisi, la stima ed il capitolato speciale si compileranno secondo le norme stabilite dagli artt. 11, 20, 21 e 22.

CAPO III Dei progetti delle opere di poca entità.

Art 26 - Norme per la compilazione di progetti di poca entità

1. Per le opere di poca entità i progetti potranno essere compilati in modo più sommario di quello indicato nei precedenti Capi I e II.

2. I documenti di tali progetti si potranno limitare ai seguenti:

1) Relazione;

2) Disegni;

3) Analisi dei prezzi;

4) Stima dei lavori;

5) Capitolato speciale per l'appalto. D.M. 29/05/1895 – Regolamento compilazione progetti di opere statali.

3. I disegni saranno semplicemente lineari e raccolti possibilmente in un sol foglio.

4. Le analisi potranno omettersi, qualora si tratti di lavori che abbiano prezzi già stabiliti nel comune commercio.

5. La stima sarà descrittiva delle varie parti costituenti l'opera progettata in modo da esibire i corrispondenti computi metrici (Modello n. 9).

6. Il capitolato speciale però sarà compilato giusta le norme date nell'art. 22.

7. Qualora per straordinari e giustificati motivi un progetto non contemplasse che una parte di una data opera, se ne dovrà fare espressa menzione nella relazione accompagnante il progetto e si dovrà indicare l'importare approssimativo degli ulteriori lavori che occorressero per compierla interamente.

CAPO IV Dei progetti supplementari.

Art 27 - Norme per la compilazione di progetti dipendenti da variazioni nei lavori in corso

1. Per tutte le variazioni o soppressioni o aggiunte ai progetti approvati ed in corso di eseguimento, verrà compilato un progetto supplementare secondo le norme prescritte all'art. 10, e con tutti i documenti opportuni per rendere ragione delle proposte variazioni o soppressioni od aggiunte.

2. I documenti posti a corredo del progetto medesimo saranno riferiti e coordinati con quelli del primitivo progetto e saranno limitati a tutto ciò che è strettamente necessario per giustificare le particolarità relative alle modificazioni proposte.

3. I disegni conterranno tutte quelle parti dell'opera in cui si proporranno variazioni od aggiunte e dovranno rappresentare i lavori quali erano proposti nel progetto primitivo, e quali risulteranno secondo il progetto supplementare.

4. Al computo metrico relativo ai lavori, da eseguirsi giusta il progetto supplementare, sarà aggiunto il computo di quello del progetto primitivo nelle parti soggette a variazioni per conoscere le differenze in più od in meno delle quantità del lavoro.

5. Le analisi da unirsi al progetto supplementare si limiteranno a quelle specie di lavori che non erano previste nel progetto primitivo.

6. Analogamente a quanto si è detto pel computo metrico, la stima dei lavori dovrà essere compilata secondo le norme seguite nel progetto primitivo, dal quale poi sarà desunta la parte di stima corrispondente alle parti mo- dificate per fare il confronto ed apprezzare la differenza fra l'ammontare delle due stime.

7. Il capitolato speciale si limiterà alle sole modificazioni ed aggiunte che saranno da introdurre nel capitolato speciale del progetto primitivo.

TITOLO IV Dei progetti di manutenzione

CAPO I Dei progetti di manutenzione stradale.

Art 28 - Documenti componenti i progetti

1. I progetti per la manutenzione delle strade si comporranno dei seguenti documenti:

1) Relazione spiegativa;

2) Sommaria descrizione della strada;

3) Computo metrico del materiale da impiegare per supplire al consumo annuale e conservare la massicciata in istato normale;

4) Computo metrico delle riparazioni delle opere d'arte;

5) Computo dei mezzi e della mano d'opera pei lavori diversi occorrenti alla manutenzione del piano stradale e suoi accessori;

6) Analisi dei prezzi unitari;

7) Stima dei lavori;

8) Capitolato speciale per l'appalto.

Art 29 - Relazione spiegativa

1. Nella relazione si indicheranno i criteri secondo i quali è fatta la scelta del materiale e dei mezzi d'opera, e saranno determinate le singole previsioni di spesa, notando e giustificando le differenze che si riscontrassero fra l'appalto progettato e quello precedente, col rendere conto specialmente dei motivi che avessero consigliato delle variazioni nella quantità o specie dei materiali di provvedimento, nel numero dei cantonieri e in qualsiasi altro degli articoli della spesa calcolata nel progetto.

2. Saranno nella relazione medesima sviluppate le considerazioni e ragioni di ogni variazione che per circostanze particolari fosse necessario d'introdurre nel modo di mantenimento stabilito per disposizione del ministeriale e nel modulo di capitolato prescritto dal Ministero dei Lavori pubblici. D.M. 29/05/1895 – Regolamento compilazione progetti di opere statali.

Art 30 - Descrizione della strada

1. Nella descrizione della strada se ne indicheranno i tronchi ed i tratti in cui si divide, notandone la lunghezza ed i punti estremi; ed accennando alle parti, che hanno una pendenza notevole che porti variazione nella divisione in tratti. Si darà poi un'idea della esposizione della strada, della natura del suolo su cui essa si sviluppa, dell'entità del transito che si effettua, di tutte insomma quelle circostanze che potessero avere influenza nella spesa di manutenzione (Mod. n. 10).

2. Per le traverse degli abitati, le quali a norma di legge, sono mantenute a cura delle Amministrazioni comunali, s'indicheranno in quadro separato: la lunghezza, la larghezza, la forma della carreggiata e le altre particolarità che presentino qualche interesse (Mod. n. 11).

3. Alla descrizione si aggiungeranno in apposito fascicolo, se occorre, quelle sezioni trasversali per ogni tratto, che bastino a dimostrare la forma e le dimensioni che si debbano conservare al piano stradale, alla massicciata, ai fossi, alle scarpe e controscarpe, ed ai muri di sostegno o di controriva.

4. Tutte le opere d'arte esistenti lungo la strada e fuori di essa, se ve ne hanno, escluse, però quelle la cui manutenzione non è a carico dello Stato, saranno descritte in una tabella in cui Sarà segnata l'ubicazione, il genere e la struttura dell'opera, le forme e le dimensioni principali, sia per quanto riguarda la luce di sfogo, trattandosi di edifici per lo scolo delle acque, sia per quanto riguarda le parti essenziali d'ogni opera, attenendosi in ciò al modulo n. 12.

5. Le piantagioni di proprietà governativa che trovansi lungo le strade, saranno descritte tratto per tratto, indicando il numero, la qualità, il diametro e lo stato in cui trovansi gli alberi (Mod. n. 13).

6. Lo saranno egualmente le cave di materiali di rifornimento di ragione dello Stato, indicando per ognuna la ubicazione, la superficie occupata e la qualità del materiale che se ne estrae (Mod. n. 14).

7. Si farà altresì l'enumerazione e descrizione delle aiuole attinenti alla strada per depositi dei materiali di provvedimento, indicando per ciascuna la posizione, le dimensioni ed ogni altro accessorio, compreso il prezzo del fitto annuo, quando appartengono a privati. 8. Le stesse indicazioni si daranno per le case cantoniere e per ogni altro oggetto che appartenga allo Stato, e debba essere fedelmente conservato.

Art 31 - Computo metrico del materiale da impiegare pel mantenimento della massicciata stradale

1. Per ciascuno dei tronchi o tratti in cui si divide la strada, sarà determinata la quantità e la qualità del materiale da impiegarsi pel mantenimento del piano carreggiabile segnando la lunghezza, il volume stabilito per metro lineare ed i siti di deposito con tutte le indicazioni relative.

Art 32 - Computo metrico delle riparazioni alle opere d'arte

1. La quantità annuale delle riparazioni ai selciati e lastricati, nonché quella per manufatti ed ogni altra opera d'arte desunta dalle osservazioni e dalla esperienza degli anni precedenti, e, per le nuove strade, da un apprezzamento fondato su previsioni quant'è possibile giustificate sarà distinta per ciascuna categoria di lavoro, che potrà essere necessario eseguire.

2. Il computo metrico delle opere suddette sarà diviso in più categorie per distinguere i lavori a corpo da quelli a misura.

Art 33 - Computo dei mezzi e della mano d'opera pei lavori diversi occorrenti per la manutenzione

1. Per la mano d'opera da applicarsi costantemente al mantenimento del suolo stradale si stabilirà il numero dei lavoranti fissi, ossia dei cantonieri indicandone la distribuzione lungo i diversi tratti (Mod. n. 15).

2. Per tutti i mezzi sussidiari e temporanei, e mano d'opera straordinaria, da regolare in ragione dei bisogni che si possono prevedere se ne determinerà approssimativamente la qualità e la quantità (Mod. n. 16).

3. L'enumerazione e la divisione in diverse categorie, dei mezzi e mano d'opera predetti sarà fatta in modo da separare quelli a carico della Amministrazione da quelli compresi negli obblighi dell'appalto.

Art 34 - Analisi dei prezzi unitari

1. Per l'analisi dei prezzi si seguiranno le norme date coll'articolo 20 di questo Regolamento.

2. Nel costo dei materiali da provvedersi si dovranno mettere a calcolo le indennità di cava e di passaggio, il compenso pel trasporto nei depositi fuori strada e quello per la distribuzione dei materiali nelle aiuole, o lungo i marciapiedi, in cumuli regolari.

3. Nelle analisi del costo dei lavori per riparazioni alle opere di arte si terrà conto dell'aumento di costo dipendente dalla poca entità dei lavori sparsi a grande distanza lungo la linea stradale mettendo in calcolo il materiale che può essere ricavato dai disfacimenti. D.M. 29/05/1895 – Regolamento compilazione progetti di opere statali.

 

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